
In data 6 marzo 2020 è stato approvato il D.M. 14 febbraio 2020 entrato in vigore il 6 aprile 2020 e consiste nella Regola Tecnica Verticale applicabile alle attività turistico alberghiere.
Campo di applicazione
La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie
Classificazioni
1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività ricettive sono classificate come segue:
a. in relazione al numero dei posti letto p:
PA: 25 < p 50;
PB: 50 < p 100;
PC: 100 < p 500;
PD: 500 < p 1000;
PE: p > 1000;
b. in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h 12 m;
HB: 12 m < h 24 m;
HC: 24 m < h 32 m;
HD: 32 m < h 54 m;
HE: h > 54 m.
Senza scendere in ulteriori dettagli tecnici è fondamentale che le attività ricettive, turistico, alberghiere rispettino le norme di prevenzione incendi anche relativamente alle rispettive scadenze: dalla SCIA alla verifica dei presidi antincendio.
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