Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Nel mese di settembre 2021 il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti in materia di antincendio, che entreranno in vigore nel corso del 2022. In particolare, i tre decreti sono:

DM 01 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;

DM 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.

DM 03 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.

Con questi tre nuovi decreti è risolta l’ambiguità per l’applicazione delle misure antincendio che non sono provviste di regole tecniche, cesserà quindi di esistere il DM 10 marzo 1998.

Infatti il Dm 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” sarà abrogato.

L’apparato normativo e la sua uniformità iniziarono con il DM 3 agosto 2015 e l’opera di “semplificazione” e l’obiettivo di raggiungere un testo Unico per la norma antincendio hanno finalmente raggiunto una nuova tappa aiutando i professionisti antincendio e, sicuramente, i committenti, cioè i responsabili delle attività.

Quale è l’impatto per le aziende?

L’impatto è notevole poiché i tre DM citati sono strettamente correlati al D.lgs 81/08, infatti tutte le attività lavorative, secondo l’art. 62 del citato D.lgs 81/08, devono eseguire una nuova valutazione dei rischi di incendio che costituisce parte integrante e specifica del DVR di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) e deve essere complementare alla valutazione del rischio esplosione, se richiesta, in osservanza al titolo XI del D.lgs 81/08.

Tuttavia la novità consiste nel fatto di dover applicare almeno uno dei seguenti strumenti di prevenzione incendi:

1. Regole tecniche di prevenzione incendi, dove applicabili

2. Mini-codice (DM 3 settembre 2021) nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

3. Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) per tutti gli altri luoghi di lavoro

In ogni caso il professionista antincendio dovrà redigere una relazione tecnica e degli elaborati grafici con prescrizioni e adeguamenti necessari per garantire la sicurezza in caso di incendio.

Quindi, per quanto tali norme saranno sottovalutate, gli adempimenti sono stringenti e sicuramente “dovuti”.

DM 2 settembre 2021 (Decreto SGSA)

Con l’abrogazione del DM 10 marzo 1998 il DM 2 settembre 2021 riporta i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Sostanzialmente il datore di lavoro deve adottare sempre le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza (con nomina di lavoratori), inoltre come novità sussiste il piano di emergenza obbligatorio per le attività che:

1. hanno in organico almeno 10 lavoratori

2. aperte al pubblico con più di 50 persone

3. sono soggette al DPR 151/2011

Dunque la materia è sicuramente complessa ma rappresenta, per gli addetti ai lavori (professionisti antincendio), una tappa attesa.

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