Le centrali termiche rientrano tra l’attività soggetta a prevenzione incendi secondo DPR 151/2011 e, in particolare, sono classificate secondo la potenza come di seguito:

Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)
Attività 74.2.B : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)
Attività 74.3.C : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW

Per come disaminato nell’articolo dedicato al DPR 151/2011 il responsabile dell’attività, che nel caso del condominio coincide con l’amministratore, è obbligatorio presentare la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) a firma di professionista abilitato dal Ministero degli Interni.

A parte il regime sanzionatorio, civile e penale, a carico del responsabile dell’attività, è indispensabile ottemperare agli obblighi di legge al fine di ridurre il rischio di incendi ed esplosioni a tutela della vita umana, dei beni e dell’ambiente.

Lo studio tecnico Di Meo opera nell’ambito dell’ingegneria antincendio consentendo una verifica documentale ed impiantistica sullo stato dell’impianto termico.

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